D.Lgs. 231/2017 e allergeni: cosa deve fare un ristorante o un bar

Il Reg. (UE) 1169/2011 rende obbligatoria l'informazione sui 14 allergeni anche per i cibi non confezionati (art. 44), e il D.Lgs. 231/2017 dice come darla in Italia. Ristoranti e bar devono indicare gli allergeni di ogni piatto prima di servirlo, su menù, registro, cartello o sistema digitale con copia scritta, oppure con un avviso che rimanda al personale e a una documentazione scritta (art. 19, comma 8). Chi omette l'informazione rischia da 3.000 a 24.000 euro (art. 23, comma 2); per le microimprese la sanzione è ridotta sino a un terzo (art. 27). Non va confuso con il D.Lgs. 231/2001, che riguarda la responsabilità delle società.
Un cliente chiede «c'è frutta a guscio in questo dolce?» e il cameriere va in cucina a chiedere. Succede ogni sera in migliaia di locali. La legge chiede una cosa semplice: che la risposta sia già scritta, per ogni piatto, prima che il piatto arrivi al tavolo. Qui trovi cosa dicono il Reg. (UE) 1169/2011 e il D.Lgs. 231/2017, come metterti in regola in un pomeriggio e quanto si rischia se manca l'informazione.
Prima di tutto un chiarimento che Google spesso confonde: il D.Lgs. 231/2017 riguarda le informazioni sugli alimenti. Il D.Lgs. 231/2001 è tutt'altro, la responsabilità amministrativa delle società. Hanno solo il numero in comune.
Le due norme e cosa fa ciascuna
| Norma | Cosa fa | Articoli chiave per un locale |
|---|---|---|
| Reg. (UE) 1169/2011 | Regola europea sulle informazioni al consumatore. Elenca i 14 allergeni e rende obbligatoria l'informazione anche per i cibi non preimballati | Art. 9 (indicazioni obbligatorie), art. 44 (alimenti non preimballati), Allegato II (i 14 allergeni) |
| D.Lgs. 231/2017 | Decreto italiano: dice come dare l'informazione in Italia e fissa le sanzioni | Art. 19 (come informare), art. 23 (sanzioni), art. 27 (riduzioni e diffida) |
L'art. 44 del Reg. 1169/2011 permette a ogni Stato di decidere con quali mezzi dare l'informazione sui cibi non confezionati. L'Italia lo ha fatto con l'art. 19 del D.Lgs. 231/2017.
I 14 allergeni
Sono quelli dell'Allegato II del Reg. 1169/2011: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, sesamo, anidride solforosa e solfiti (oltre 10 mg/kg o 10 mg/litro), lupini, molluschi. Esempi e ingredienti nascosti sono nella guida ai 14 allergeni.
Come informare i clienti: le opzioni ammesse
L'art. 19, comma 8, vale per gli alimenti non preimballati serviti dalle collettività: ristoranti, bar, pizzerie, mense, catering. L'informazione deve essere riconducibile a ciascun piatto e data prima che venga servito. Le strade ammesse sono queste.
| Modalità | Cosa serve | Va bene per |
|---|---|---|
| Menù | Allergeni indicati accanto a ogni piatto | Menù fissi che cambiano poco |
| Registro o cartello ben in vista | Elenco piatti con i loro allergeni | Bar, tavole calde, banchi |
| Sistema digitale (QR code, tablet) | Anche una documentazione scritta facilmente reperibile per clienti e autorità | Locali con menù digitale |
| Avviso che rimanda al personale | Un avviso sul menù, sul registro o su un cartello e la documentazione scritta con gli allergeni di ogni piatto | Menù del giorno, piatti che cambiano spesso |
Due dettagli dello stesso articolo che si dimenticano spesso:
- Prodotti decongelati. Anche nella ristorazione va indicato quando un alimento è stato congelato e viene servito decongelato, salvo le deroghe previste (art. 19, comma 9).
- Lingua. Le indicazioni vanno in italiano, chiaramente visibili e leggibili (comma 10). Una traduzione in inglese è un servizio in più, non un sostituto.
Per gelaterie, pasticcerie, panetterie, pasta fresca e gastronomie che vendono al banco c'è una regola in più: l'elenco degli ingredienti può stare su un unico cartello o su un registro vicino al banco, purché gli allergeni siano riconducibili ai singoli prodotti (comma 3).
Le sanzioni (art. 23)
Gli importi sono copiati dal testo vigente su Normattiva, riletto il 18 ottobre 2026.
| Violazione | Comma | Sanzione |
|---|---|---|
| Informazione sugli allergeni omessa per alimenti non preimballati o serviti dalle collettività | 2 | da 3.000 a 24.000 euro |
| Informazione data con modalità diverse da quelle previste | 3 | da 1.000 a 8.000 euro |
| Stessa violazione, ma solo su aspetti formali | 3 | da 500 a 4.000 euro |
| Altre violazioni dell'art. 19 sui prodotti non preimballati | 1 | da 1.000 a 8.000 euro |
| Indicazioni mancanti nelle fasi prima della vendita (per esempio tra fornitore e locale) | 4 | da 500 a 4.000 euro |
Le cifre sono alte, ma l'art. 27 aggiunge tre correttivi importanti:
- Microimprese. Se l'impresa ha i parametri di microimpresa della Raccomandazione 2003/361/CE (meno di 10 persone e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro), la sanzione è «ridotta sino ad un terzo» (comma 3). Molti bar e piccoli ristoranti rientrano in questi parametri.
- Diffida e sconto del 30%. Si applicano le regole del D.L. 91/2014 (comma 2): per le violazioni sanabili accertate la prima volta arriva una diffida con 30 giorni per rimediare, e se paghi la somma ridotta entro 5 giorni c'è una riduzione del 30%. La diffida non vale se i prodotti non conformi sono già stati messi in commercio.
- Proporzione. Per fissare l'importo l'autorità tiene conto della gravità, della durata, di cosa hai fatto per rimediare e delle tue condizioni economiche (comma 5-bis).
Il D.Lgs. 231/2017 non è l'unica norma che conta: se un cliente si sente male possono entrare in gioco anche altre responsabilità. La protezione migliore resta la più semplice: una tabella aggiornata e un personale che sa dove trovarla.
Allergeni in cucina: cosa è cambiato nel 2021
Il Reg. (UE) 2021/382 ha aggiunto al Reg. 852/2004 una regola sulla gestione degli allergeni (All. II, cap. IX, punto 9): attrezzature e contenitori usati per alimenti con un allergene non vanno usati per alimenti che non lo contengono, a meno che non siano stati puliti e controllati, almeno per l'assenza di residui visibili. È il motivo per cui un piatto «senza glutine» fritto nell'olio delle cotolette impanate non è davvero senza glutine. Ne parliamo nella guida al Reg. CE 852/2004.
Come metterti in regola in un pomeriggio
- Fai l'elenco dei piatti, bevande e dolci compresi.
- Per ogni piatto segna gli allergeni, partendo dalle ricette e dalle etichette dei prodotti che compri: salse, basi pronte, panature, vino (solfiti).
- Scegli la modalità: menù, registro, cartello o avviso più registro.
- Stampa e firma la tabella con la data, e tienila dove il personale la trova in dieci secondi.
- Aggiornala a ogni cambio di ricetta, ingrediente o fornitore.
- Spiega al personale dove si trova e come rispondere a un cliente allergico.
Per i punti 1–4 c'è la nostra tabella allergeni gratuita: fotografi il menù, controlli e correggi gli allergeni proposti e scarichi il PDF da appendere o tenere al banco. È gratis e senza registrazione. Se vuoi anche il manuale HACCP del locale, la tabella del tuo menù è inclusa nel manuale da 49 euro.
Prima di un controllo, ripassa tutto con la checklist del controllo ASL.
Domande frequenti
Cosa stabilisce il D.Lgs. 231 del 2017?
È il decreto italiano che applica il Reg. (UE) 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori. Per la ristorazione la parte più importante è l'art. 19, che dice come informare sugli allergeni negli alimenti non preimballati, e l'art. 23, che fissa le sanzioni. Non ha niente a che fare con il D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità delle società.
Qual è la multa se non indico gli allergeni al ristorante?
Se l'informazione manca del tutto, da 3.000 a 24.000 euro (D.Lgs. 231/2017, art. 23, comma 2). Se c'è ma è data in modo diverso da quello previsto, da 1.000 a 8.000 euro, oppure da 500 a 4.000 euro se il problema è solo formale (comma 3). Per le microimprese la sanzione è ridotta sino a un terzo (art. 27, comma 3), e per le violazioni sanabili accertate la prima volta si applica la diffida a rimediare entro 30 giorni.
Basta scrivere sul menù «chiedere al personale»?
Sì, è una delle modalità ammesse, ma solo se dietro c'è una documentazione scritta, facilmente reperibile sia per i clienti sia per l'ispettore, con gli allergeni di ogni piatto (art. 19, comma 8). Il cartello da solo, senza il registro, non basta.
Posso usare un QR code per gli allergeni?
Sì, i sistemi digitali sono ammessi. In quel caso le stesse informazioni devono esistere anche su una documentazione scritta, facile da trovare per il cliente e per l'autorità di controllo (art. 19, comma 8).
Devo indicare anche le tracce di allergeni?
L'obbligo riguarda gli allergeni usati come ingredienti. Le diciture sulle possibili tracce sono informazioni volontarie (Reg. UE 1169/2011, art. 36) e non devono essere usate al posto di una buona gestione in cucina. Dal 2021 il Reg. 852/2004 chiede di pulire e controllare le attrezzature tra preparazioni con e senza un allergene.
Fonti
- D.Lgs. 231/2017, art. 19 (vendita di prodotti non preimballati) (Normattiva)
- D.Lgs. 231/2017, art. 23 (sanzioni sui prodotti non preimballati) (Normattiva)
- D.Lgs. 231/2017, art. 27 (procedure, microimprese, diffida) (Normattiva)
- Reg. (UE) 1169/2011, artt. 9, 21, 36, 44 e Allegato II (EUR-Lex)
- Reg. (UE) 2021/382, che aggiunge il punto 9 al cap. IX dell'All. II del Reg. 852/2004 (EUR-Lex)
- Raccomandazione 2003/361/CE (definizione di microimpresa) (EUR-Lex)
- D.L. 91/2014, art. 1 commi 3 e 4 (Normattiva)
Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce le indicazioni della tua ASL o della tua Regione.