Sanzioni HACCP: quanto si rischia e per quali violazioni
Le sanzioni HACCP principali sono nel D.Lgs. 193/2007, art. 6: da 1.000 a 6.000 euro se mancano le procedure di autocontrollo (comma 6) o se non le applichi correttamente (comma 8), da 500 a 3.000 euro se non rispetti i requisiti di igiene (comma 5). Il D.Lgs. 27/2021 non ha cambiato questi importi. Dal 29 maggio 2026 la rintracciabilità mancante costa da 6.000 a 48.000 euro (D.Lgs. 190/2006, art. 2, sostituito dalla L. 75/2026). Per gli allergeni non indicati nella ristorazione la sanzione va da 3.000 a 24.000 euro (D.Lgs. 231/2017, art. 23).
Le sanzioni HACCP non sono una cifra unica. Dipendono da cosa manca: le procedure di autocontrollo, l'igiene, la rintracciabilità, l'informazione sugli allergeni, i materiali a contatto con gli alimenti. Ogni importo qui sotto è copiato dal testo di legge vigente su Normattiva, con l'articolo. Abbiamo controllato il testo in vigore al 18 ottobre 2026. Le leggi cambiano: prima di decidere qualsiasi cosa su un verbale, rileggi l'articolo citato o chiedi a un professionista.
Tabella sanzioni HACCP (D.Lgs. 193/2007, art. 6)
È la norma che sanziona gli obblighi del Reg. (CE) 852/2004 sull'igiene. Ecco i commi che riguardano un ristorante, un bar o un negozio.
| Violazione | Comma | Sanzione amministrativa |
|---|---|---|
| Mancata notifica dell'attività all'autorità competente, o attività con registrazione sospesa o revocata | 3 | da 1.500 a 9.000 euro |
| Modifiche all'attività non comunicate per aggiornare la registrazione | 3 | da 500 a 3.000 euro |
| Mancato rispetto dei requisiti generali di igiene (All. II del Reg. 852/2004) | 5 | da 500 a 3.000 euro |
| Mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP | 6 | da 1.000 a 6.000 euro |
| Carenze non eliminate entro il termine fissato dall'autorità | 7 | da 1.000 a 6.000 euro |
| Mancata o non corretta applicazione delle procedure | 8 | da 1.000 a 6.000 euro |
Tre cose da notare:
- Il comma 6 e il comma 8 sono diversi. Il 6 riguarda chi non ha proprio le procedure. L'8 riguarda chi le ha ma non le applica, o le applica male: schede non compilate, azioni correttive mai fatte.
- Il comma 7 arriva dopo una prescrizione. Se l'ASL ti dà un termine per sistemare qualcosa e tu non lo fai, scatta una sanzione a parte.
- Chi paga. Il comma 16 definisce l'operatore del settore alimentare come la persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa. Un consulente o un dipendente "responsabile HACCP" non prende su di sé la sanzione.
Il D.Lgs. 27/2021 ha cambiato le sanzioni?
No, non gli importi dell'art. 6. Su Normattiva l'art. 6 del D.Lgs. 193/2007 risulta "in vigore dal 6-2-2008", senza modifiche successive.
Il D.Lgs. 27/2021 ha fatto altro:
- ha riorganizzato i controlli ufficiali previsti dal Reg. (UE) 2017/625;
- ha distinto le non conformità minori da quelle maggiori (art. 5);
- ha fissato gli obblighi degli operatori durante i controlli: accesso ai locali e ai documenti, collaborazione, formazione adeguata del personale (art. 6);
- ha abrogato in parte la L. 283/1962, lasciando in vigore alcuni articoli, tra cui il 5 e il 6 (art. 18).
Rintracciabilità e ritiro: le sanzioni del D.Lgs. 190/2006
La rintracciabilità è l'obbligo di sapere da chi hai comprato ogni alimento (Reg. CE 178/2002, art. 18). Qui c'è la novità più recente.
| Violazione | Articolo | Sanzione |
|---|---|---|
| Obblighi di rintracciabilità non rispettati | art. 2, comma 1 | da 6.000 a 48.000 euro, oppure il 3% del fatturato annuo se è più alto; massimo 150.000 euro |
| Ritiro non avviato per un alimento non sicuro non più nella tua disponibilità | art. 3, comma 1 | da 3.000 a 18.000 euro |
| Ritiro avviato senza informare l'autorità | art. 3, comma 2 | da 500 a 3.000 euro |
| Notizie o collaborazione non fornite all'autorità | art. 3, comma 3 | da 2.000 a 12.000 euro |
| Consumatori non informati dei motivi del ritiro | art. 4 | da 2.000 a 12.000 euro |
| Dettaglianti che non ritirano prodotti non sicuri di cui sono a conoscenza | art. 5 | da 500 a 3.000 euro |
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 8 della L. 75/2026, in vigore dal 29 maggio 2026. Prima la sanzione andava da 750 a 4.500 euro. La nuova norma prevede anche una tutela: per le violazioni solo documentali o formali che non toccano la sicurezza alimentare o la tracciabilità sostanziale, l'autorità deve dare 15 giorni per mettersi in regola prima di sanzionare (art. 2, comma 2).
Sanzioni sugli allergeni (D.Lgs. 231/2017)
Nella ristorazione l'informazione sugli allergeni va data per ogni piatto, prima del servizio (art. 19, comma 8).
| Violazione | Articolo | Sanzione |
|---|---|---|
| Allergeni non indicati negli alimenti non preimballati o serviti dalle collettività | art. 23, comma 2 | da 3.000 a 24.000 euro |
| Indicazione data con modalità diverse da quelle previste | art. 23, comma 3 | da 1.000 a 8.000 euro |
| Stessa violazione ma solo su aspetti formali | art. 23, comma 3 | da 500 a 4.000 euro |
| Altre violazioni sui prodotti venduti sfusi (cartello, ingredienti) | art. 23, comma 1 | da 1.000 a 8.000 euro |
L'art. 27, comma 3, prevede che per le microimprese la sanzione sia "ridotta sino ad un terzo". Le regole pratiche per il menù sono nella guida ai 14 allergeni.
Materiali a contatto con gli alimenti (D.Lgs. 29/2017)
Riguarda contenitori, pellicole, vaschette, taglieri. Due sanzioni si applicano anche a chi li utilizza, quindi anche a un ristorante:
- art. 2, comma 1: uso di materiali che cedono agli alimenti componenti in quantità pericolose per la salute, da 10.000 a 80.000 euro;
- art. 8, comma 2: uso di materiali in plastica non conformi ai requisiti sulla dichiarazione di conformità e sulla documentazione, da 1.500 a 15.000 euro.
Cosa controllare in pratica è spiegato nella guida ai MOCA.
Catena del freddo interrotta: quali sanzioni
Non esiste una sanzione "per il frigo a 8 °C". Dipende da cosa trova l'ispettore:
- frigorifero oltre il limite senza registrazioni né azioni correttive: può rientrare nella mancata o non corretta applicazione delle procedure (art. 6, comma 8, da 1.000 a 6.000 euro);
- requisiti di igiene sulla conservazione non rispettati: art. 6, comma 5, da 500 a 3.000 euro;
- alimenti in cattivo stato di conservazione: è vietato venderli o somministrarli (L. 283/1962, art. 5). La violazione è un reato contravvenzionale punito con l'arresto o l'ammenda (art. 6 della stessa legge). Il testo vigente indica ancora gli importi in lire, per questo non li riportiamo.
I valori di riferimento per frigo, congelatore e abbattitore sono nella guida alle temperature HACCP.
Come si riduce l'importo
- Pagamento in misura ridotta (L. 689/1981, art. 16). Entro 60 giorni dalla contestazione puoi pagare un terzo del massimo oppure, se più favorevole, il doppio del minimo. Esempio, art. 6, comma 6 (da 1.000 a 6.000 euro): un terzo del massimo è 2.000, il doppio del minimo è 2.000, quindi paghi 2.000 euro più le spese.
- Riduzione del 30% (D.L. 91/2014, art. 1, comma 4). Per le violazioni agroalimentari, se il pagamento ridotto è ammesso, pagando entro 5 giorni la somma cala del 30%.
- Diffida (D.L. 91/2014, art. 1, comma 3). Se l'organo di controllo accerta per la prima volta una violazione sanabile, ti diffida a rimediare entro 30 giorni. Se rimedi, la sanzione non viene contestata. Se non lo fai, scatta la contestazione e il pagamento ridotto dell'art. 16 non si applica. La diffida non vale se i prodotti non conformi sono già stati messi in commercio.
- Blocco ufficiale temporaneo (L. 689/1981, art. 18-bis, introdotto dalla L. 75/2026). Per violazioni documentali solo formali il prodotto può essere bloccato invece che sequestrato. Hai 10 giorni per inviare la documentazione corretta.
Cosa ti protegge davvero
Nessun manuale ti mette al riparo da una sanzione. Il comma 8 dell'art. 6 punisce chi ha le procedure ma non le applica, quindi conta il lavoro di ogni giorno: schede compilate al momento, azioni correttive annotate, fatture ritrovabili, allergeni aggiornati. Il primo passo è un sistema che descriva il tuo locale. Con il questionario prepari una bozza scritta sulla tua attività che leggi, adatti e firmi. Cosa guardano gli ispettori è spiegato nella guida al controllo ASL.
Domande frequenti
Quanto è la multa se non ho il manuale HACCP?
Se mancano le procedure di autocontrollo basate sull'HACCP, il D.Lgs. 193/2007, art. 6, comma 6, prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. Con il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (L. 689/1981, art. 16) la somma è 2.000 euro.
Il D.Lgs. 27/2021 ha cambiato le sanzioni HACCP?
No. Il D.Lgs. 27/2021 riorganizza i controlli ufficiali e abroga in parte vecchie norme come la L. 283/1962, ma l'art. 6 del D.Lgs. 193/2007 su Normattiva risulta in vigore nel testo del 2008.
Chi paga la sanzione HACCP?
L'operatore del settore alimentare, cioè la persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa (D.Lgs. 193/2007, art. 6, comma 16). Il fatto che un dipendente o un consulente si occupi dell'HACCP non sposta la responsabilità.
Cosa si rischia se il frigorifero è oltre la temperatura?
Dipende dal caso. Può essere una violazione dei requisiti di igiene (da 500 a 3.000 euro) o della mancata applicazione delle procedure (da 1.000 a 6.000 euro). Se gli alimenti sono in cattivo stato di conservazione si applica la L. 283/1962, artt. 5 e 6, che è un reato.
Posso pagare di meno?
Per molte sanzioni amministrative sì: entro 60 giorni puoi pagare un terzo del massimo o il doppio del minimo, se più favorevole (L. 689/1981, art. 16). Per le violazioni agroalimentari pagando entro 5 giorni la somma ridotta cala di un ulteriore 30% (D.L. 91/2014, art. 1, comma 4).
Fonti
- D.Lgs. 193/2007, art. 6 (testo vigente)
- D.Lgs. 27/2021, artt. 5, 6 e 18
- D.Lgs. 190/2006, artt. 2-5 (rintracciabilità e ritiro)
- L. 75/2026, art. 8 (nuove sanzioni sulla rintracciabilità)
- D.Lgs. 231/2017, artt. 19, 23 e 27 (informazioni e allergeni)
- D.Lgs. 29/2017, artt. 2 e 8 (MOCA)
- L. 689/1981, art. 16 (pagamento in misura ridotta)
- D.L. 91/2014, art. 1 commi 3 e 4 (diffida e riduzione del 30%)
- L. 283/1962, artt. 5 e 6
Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce le indicazioni della tua ASL o della tua Regione.