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Sanzioni HACCP: quanto si rischia e per quali violazioni

Aggiornato il · 7 min di lettura

In breve

Le sanzioni HACCP principali sono nel D.Lgs. 193/2007, art. 6: da 1.000 a 6.000 euro se mancano le procedure di autocontrollo (comma 6) o se non le applichi correttamente (comma 8), da 500 a 3.000 euro se non rispetti i requisiti di igiene (comma 5). Il D.Lgs. 27/2021 non ha cambiato questi importi. Dal 29 maggio 2026 la rintracciabilità mancante costa da 6.000 a 48.000 euro (D.Lgs. 190/2006, art. 2, sostituito dalla L. 75/2026). Per gli allergeni non indicati nella ristorazione la sanzione va da 3.000 a 24.000 euro (D.Lgs. 231/2017, art. 23).

Le sanzioni HACCP non sono una cifra unica. Dipendono da cosa manca: le procedure di autocontrollo, l'igiene, la rintracciabilità, l'informazione sugli allergeni, i materiali a contatto con gli alimenti. Ogni importo qui sotto è copiato dal testo di legge vigente su Normattiva, con l'articolo. Abbiamo controllato il testo in vigore al 18 ottobre 2026. Le leggi cambiano: prima di decidere qualsiasi cosa su un verbale, rileggi l'articolo citato o chiedi a un professionista.

Tabella sanzioni HACCP (D.Lgs. 193/2007, art. 6)

È la norma che sanziona gli obblighi del Reg. (CE) 852/2004 sull'igiene. Ecco i commi che riguardano un ristorante, un bar o un negozio.

Violazione Comma Sanzione amministrativa
Mancata notifica dell'attività all'autorità competente, o attività con registrazione sospesa o revocata 3 da 1.500 a 9.000 euro
Modifiche all'attività non comunicate per aggiornare la registrazione 3 da 500 a 3.000 euro
Mancato rispetto dei requisiti generali di igiene (All. II del Reg. 852/2004) 5 da 500 a 3.000 euro
Mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP 6 da 1.000 a 6.000 euro
Carenze non eliminate entro il termine fissato dall'autorità 7 da 1.000 a 6.000 euro
Mancata o non corretta applicazione delle procedure 8 da 1.000 a 6.000 euro

Tre cose da notare:

Il D.Lgs. 27/2021 ha cambiato le sanzioni?

No, non gli importi dell'art. 6. Su Normattiva l'art. 6 del D.Lgs. 193/2007 risulta "in vigore dal 6-2-2008", senza modifiche successive.

Il D.Lgs. 27/2021 ha fatto altro:

Rintracciabilità e ritiro: le sanzioni del D.Lgs. 190/2006

La rintracciabilità è l'obbligo di sapere da chi hai comprato ogni alimento (Reg. CE 178/2002, art. 18). Qui c'è la novità più recente.

Violazione Articolo Sanzione
Obblighi di rintracciabilità non rispettati art. 2, comma 1 da 6.000 a 48.000 euro, oppure il 3% del fatturato annuo se è più alto; massimo 150.000 euro
Ritiro non avviato per un alimento non sicuro non più nella tua disponibilità art. 3, comma 1 da 3.000 a 18.000 euro
Ritiro avviato senza informare l'autorità art. 3, comma 2 da 500 a 3.000 euro
Notizie o collaborazione non fornite all'autorità art. 3, comma 3 da 2.000 a 12.000 euro
Consumatori non informati dei motivi del ritiro art. 4 da 2.000 a 12.000 euro
Dettaglianti che non ritirano prodotti non sicuri di cui sono a conoscenza art. 5 da 500 a 3.000 euro

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 8 della L. 75/2026, in vigore dal 29 maggio 2026. Prima la sanzione andava da 750 a 4.500 euro. La nuova norma prevede anche una tutela: per le violazioni solo documentali o formali che non toccano la sicurezza alimentare o la tracciabilità sostanziale, l'autorità deve dare 15 giorni per mettersi in regola prima di sanzionare (art. 2, comma 2).

Sanzioni sugli allergeni (D.Lgs. 231/2017)

Nella ristorazione l'informazione sugli allergeni va data per ogni piatto, prima del servizio (art. 19, comma 8).

Violazione Articolo Sanzione
Allergeni non indicati negli alimenti non preimballati o serviti dalle collettività art. 23, comma 2 da 3.000 a 24.000 euro
Indicazione data con modalità diverse da quelle previste art. 23, comma 3 da 1.000 a 8.000 euro
Stessa violazione ma solo su aspetti formali art. 23, comma 3 da 500 a 4.000 euro
Altre violazioni sui prodotti venduti sfusi (cartello, ingredienti) art. 23, comma 1 da 1.000 a 8.000 euro

L'art. 27, comma 3, prevede che per le microimprese la sanzione sia "ridotta sino ad un terzo". Le regole pratiche per il menù sono nella guida ai 14 allergeni.

Materiali a contatto con gli alimenti (D.Lgs. 29/2017)

Riguarda contenitori, pellicole, vaschette, taglieri. Due sanzioni si applicano anche a chi li utilizza, quindi anche a un ristorante:

Cosa controllare in pratica è spiegato nella guida ai MOCA.

Catena del freddo interrotta: quali sanzioni

Non esiste una sanzione "per il frigo a 8 °C". Dipende da cosa trova l'ispettore:

I valori di riferimento per frigo, congelatore e abbattitore sono nella guida alle temperature HACCP.

Come si riduce l'importo

Cosa ti protegge davvero

Nessun manuale ti mette al riparo da una sanzione. Il comma 8 dell'art. 6 punisce chi ha le procedure ma non le applica, quindi conta il lavoro di ogni giorno: schede compilate al momento, azioni correttive annotate, fatture ritrovabili, allergeni aggiornati. Il primo passo è un sistema che descriva il tuo locale. Con il questionario prepari una bozza scritta sulla tua attività che leggi, adatti e firmi. Cosa guardano gli ispettori è spiegato nella guida al controllo ASL.

Domande frequenti

Quanto è la multa se non ho il manuale HACCP?

Se mancano le procedure di autocontrollo basate sull'HACCP, il D.Lgs. 193/2007, art. 6, comma 6, prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. Con il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (L. 689/1981, art. 16) la somma è 2.000 euro.

Il D.Lgs. 27/2021 ha cambiato le sanzioni HACCP?

No. Il D.Lgs. 27/2021 riorganizza i controlli ufficiali e abroga in parte vecchie norme come la L. 283/1962, ma l'art. 6 del D.Lgs. 193/2007 su Normattiva risulta in vigore nel testo del 2008.

Chi paga la sanzione HACCP?

L'operatore del settore alimentare, cioè la persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa (D.Lgs. 193/2007, art. 6, comma 16). Il fatto che un dipendente o un consulente si occupi dell'HACCP non sposta la responsabilità.

Cosa si rischia se il frigorifero è oltre la temperatura?

Dipende dal caso. Può essere una violazione dei requisiti di igiene (da 500 a 3.000 euro) o della mancata applicazione delle procedure (da 1.000 a 6.000 euro). Se gli alimenti sono in cattivo stato di conservazione si applica la L. 283/1962, artt. 5 e 6, che è un reato.

Posso pagare di meno?

Per molte sanzioni amministrative sì: entro 60 giorni puoi pagare un terzo del massimo o il doppio del minimo, se più favorevole (L. 689/1981, art. 16). Per le violazioni agroalimentari pagando entro 5 giorni la somma ridotta cala di un ulteriore 30% (D.L. 91/2014, art. 1, comma 4).

Fonti

Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce le indicazioni della tua ASL o della tua Regione.